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| La DOP Umbria |
L'anno 1992 può essere considerato anno chiave per l'olivicoltura italiana e per quella umbra in particolare. In quell'anno infatti, fu emanato il Regolamento CEE 2081/92 "concernente la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ovvero le DOP e le IGP".
Sono così stati finalmente stabiliti i requisiti e le condizioni cui deve rispondere l'olio extravergine d'oliva prodotto e trasformato in Regione, ai fini dell'utilizzazione del marchio e si sono individuate le caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche distintive dell'olio extravergine prodotto nelle cinque sottozone dei Colli di Assisi-Spoleto, Colli Martani, Colli Amerini, Colli del Trasimeno e dei Colli Orvietani. Per ciascuna di queste sottozone vengono individuate le condizioni pedoclimatiche e varietali, le rese produttive nonché le tecniche agronomiche, di trasformazione e conservazione, che influenzano la composizione generando quelle differenze che sono responsabili della tipicità. Non va dimenticato che gli oli delle cinque sottodenominazioni sono sostanzialmente delle "mélanges", ovvero delle miscele di liquidi estratti a freddo per semplice molitura dalle diverse varietà di olive. Queste mélanges sono diverse da zona a zona e sono composte da percentuali assai variabili delle diverse varietà di olive. Il Disciplinare di produzione della DOP "Umbria" dell'olio extravergine d'oliva prevede ovviamente tutte le varietà di olive raccomandate e autorizzate per la Regione. |
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